STATUTO
ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro “Strada del Vino Colli Euganei”, con sede legale a Torreglia, frazione Luvigliano, via dei Vescovi n. 41.
Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, potrà procedere all’apertura di sedi operative o di rappresentanza, purché non consistenti in sedi secondarie.
L’Associazione assume la funzione di “comitato di gestione” per la costituzione, la realizzazione e la gestione della strada del vino denominata: “Strada dei vini D.O.C. dei Colli Euganei”, la quale interessa il territorio della
denominazione di origine controllata “Colli Euganei”. L’Associazione si propone lo scopo di valorizzare il territorio ad alta vocazione vinicola, nonchè le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l’incremento dell’offerta turistica integrata, come previsto dalla Legge nazionale 27 luglio 1999 n. 268 “disciplina delle strade del vino”; dalla legislazione in materia della Regione Veneto: Legge Regionale 7 settembre 2000 n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto” e dal Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n. 2. L’associazione ha durata fino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta).
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL LOGO
La “Strada del Vino Colli Euganei” si individua con il seguente logo: La sagoma di un calice, senza “gambo”, che racchiude un profilo stilizzato di due colli di color rosso. Alla destra del calice appare la dicitura “Strada del Vino Colli Euganei” in carattere Neue Helvetica in nero, il tutto riprodotto su sfondo giallo. Il logo potrà, inoltre, essere riprodotto nei colori e nelle dimensioni approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione nel Regolamento d’uso del logo. Regolamento che stabilità, altresì, i modi e le forme di registrazione ed utilizzo del logo medesimo.
ART. 3 – SCOPI
L’associazione ha per scopi:
– la realizzazione e la gestione della “Strada del Vino Colli Euganei” nel rispetto del disciplinare approvato e la promozione delle aziende associate;
– la diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati;
– la promozione e l’inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;
– la vigilanza sulla corretta attuazione delle iniziative da parte di soggetti interessati e sulla rispondenza degli standards qualitativi minimi previsti dai disciplinari attuativi e sul buon funzionamento della strada;
– aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri enti costituiti e ad altri organismi che si propongono il raggiungimento di medesimi scopi.
L’Associazione, nell’ambito dei propri scopi, si propone inoltre di:
– rendere più consapevole il consumo del vino e far conoscere il territorio di provenienza;
– accrescere la notorietà, la conoscenza, l’immagine e le possibilità commerciali dei vini e degli altri prodotti che nascono nelle zone dei Colli Euganei;
– consentire una buona divulgazione dei territori proponendoli e commercializzandoli nel mercato turistico come unità composte da aspetti naturalistici, culturali e produttivi;
– consentire di allargare ai territori gli effetti del flusso enoturistico generato dalla fama del vino e dal desiderio di conoscerne le origini;
– promuovere ricerche e studi storici sulla viticoltura dei Colli Euganei;
– fornire agli associati servizi di varia natura attinenti l’attività della Strada del Vino Colli Euganei;
– valorizzare le produzioni degli associati.
ART. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
– dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci;
– dalle sovvenzioni derivate da specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali e da contributi di qualsiasi provenienza;
– dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi dell’Associazione e da ogni altro tipo di contribuzione.
ART. 5 – BILANCIO
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dell’Associazione viene approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno. Il bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
ART. 6 – SOCI
Possono essere soci dell’Associazione i soggetti, previsti dall’art. 4 della L.R. 7 settembre 2000 n. 17, che operano all’interno dell’area compresa nelle denominazioni di origine D.O.C. Colli Euganei. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
1. CATEGORIA 1: aziende vitivinicole e cantine con produzione dei vini D.O.C. Colli Euganei in bottiglia;
2. CATEGORIA 2: aziende agricole e organizzazioni dei produttori (cooperative, associazioni dei produttori, ecc.) con vendita diretta di produzioni tipiche e aziende agrituristiche;
3. CATEGORIA 3: imprese esercenti l’attività di ristorazione; imprese esercenti l’attività turistico-recettiva, enoteche; esercizi per la vendita del vino e dei prodotti alimentari tipici; imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con le finalità della Strada;
4. CATEGORIA 4: Enti locali (Provincia di Padova e comuni dell’area su cui gravita la Strada); Camera di Commercio di Padova; Parco dei Colli Euganei;
Aziende di promozione turistica; Organizzazioni professionali agricole, Consorzio di tutela e di valorizzazione dei vini D.O.C. dei Colli Euganei, Enti e Associazioni operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati
alla realizzazione degli obiettivi dell’Associazione, Musei della vite e del vino, Istituti professionali scolastici operanti nel settore del vino. Un singolo socio può iscriversi a una o più categorie.
ART. 7 – AMMISSIONE A SOCIO
L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa domanda scritta degli aspiranti e verifica, per ciascuna categoria di appartenenza, del possesso dei requisiti previsti dal disciplinare della strada.
Nel caso di diniego all’ammissione, i soggetti interessati possono ricorrere all’Assemblea dei soci. L’adesione comporta un impegno associativo per i primi 3 anni, fatta salva l’ipotesi di perdita della qualifica di socio, escluso il recesso.
ART. 8 – OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti i soci si impegnano a:
– versare una quota iniziale di adesione;
– versare un contributo associativo annuale diversificato per categoria di
appartenenza;
– versare dei contributi straordinari in relazione ai servizi ricevuti;
– mettere a disposizione dell’Associazione i prodotti vitivinicoli e prodotti tipici
da utilizzare per attività di promozione/rappresentanza della strada;
– rispettare il disciplinare della strada;
– permettere al personale incaricato dall’Associazione di eseguire i controlli
finalizzati all’accertamento del rispetto del disciplinare.
La quota iniziale di adesione è deliberata dall’Assemblea dei soci.
Il Contributo associativo annuale è deliberato per ciascun esercizio
dall’Assemblea dei soci, che lo determina per ciascuna categoria
moltiplicando un importo base per i seguenti fattori:
– CATEGORIA 1 (aziende vitivinicole e cantine produttrici di vino D.O.C. in
bottiglia): per 3;
– CATEGORIA 2 (aziende agricole con vendita diretta di produzioni tipiche e
aziende agrituristiche): per 2;
– CATEGORIE 3 e 4: per 1.
I contributi straordinari sono determinati dal Consiglio di Amministrazione in
relazione ai benefici acquisiti dagli associati a seguito della realizzazione di
determinate iniziative o per l’erogazione di specifici servizi.
Le quote di adesione, i contributi associativi annuali e i contributi straordinari
sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte o di subentro nella
conduzione dell’impresa familiare di un coadiuvante, e non rivalutabili.
ART. 9 – SANZIONI
Il socio, che non adempia agli impegni assunti e/o violi le disposizioni del
presente Statuto e del relativo disciplinare o che comunque provochi un
danno agli interessi della Strada, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza:
– richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena
l’applicazione delle sanzioni più gravi;
– sanzione pecuniaria da definire a cura del Consiglio di Amministrazione a
seconda della gravità della mancanza;
– sospensione, fino al termine massimo di un anno dall’esercizio di tutti i diritti
spettanti in qualità di socio;
– esclusione dall’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del socio, deve
contestarla a quest’ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera
raccomandata A.R. comunicando le sanzioni stabilite entro 30 giorni. Il socio soggetto a sanzione può ricorrere al Collegio dei Probiviri,
presentando in modo preciso e dettagliato nonchè in forma scritta lettera
raccomandata A.R., le proprie giustificazioni con eventuale esibizione dei
documenti e delle prove a proprio discarico entro 30 giorni dal ricevimento
della contestazione. Il Collegio dei Probiviri è tenuto entro il termine massimo
di sessanta giorni dalla data del ricorso, a confermare, a rettificare o
annullare il provvedimento preso dal Consiglio di Amministrazione. Il ricorso
da parte del Socio sospende l’applicazione della sanzione fino alla
deliberazione definitiva del Collegio dei Probiviri.
ART. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde:
a) per recesso, da notificare all’associazione mediante lettera
raccomandata entro il 30 settembre dell’anno precedente. I soci che
recedono successivamente a tale termine sono obbligati a rispettare gli
obblighi statutari anche nell’esercizio successivo;
b) per decesso;
c) per perdita dei requisiti per l’ammissione a socio;
d) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente statuto.
Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio di Amministrazione.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) è ammesso il ricorso entro 30 giorni
dall’esclusione al collegio dei probiviri.
Nel caso di decesso di un socio, seguito da subentro nell’ambito dell’impresa
familiare, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro
nel termine di 60 giorni. Nel caso di accoglimento della domanda da parte
del Consiglio di Amministrazione, il socio subentrante conserva i diritti e i
doveri del precedente socio. I nuovi intestatari non sono tenuti a pagare le
quote previste per l’annualità se già pagate dal precedente intestatario.
Art. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Gli organi dell’associazione durano in carica 3 anni e la loro elezione non può
essere in alcun modo vincolata o limitata e deve essere uniformata a criteri di
massima libertà di partecipazione.
ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti ed in regola con il
versamento delle quote.
Le ditte individuali sono rappresentate dal titolare o, mediante delega scritta,
da un familiare occupato nell’attività aziendale o da personale dipendente
dell’azienda.
Le società sono rappresentate dai legali rappresentanti o, mediante delega
scritta, da uno dei soci della società o da personale dipendente.
Gli enti di varia natura sono rappresentati dal legale rappresentante o da
altra persona delegata.
Tutti i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio
appartenente alla stessa categoria. Ad un socio non potrà essere affidata più di una delega.
L’assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta
all’anno, entro il 30 aprile o entro il 30 giugno qualora particolari esigenze lo
richiedano, per l’approvazione del bilancio consuntivo e la deliberazione dei
contributi associativi annuali.
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a
mezzo posta almeno 7 (sette) giorni prima.
L’assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberare le modificazioni dello
statuto e lo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati.
Sono di competenza dell’Assemblea:
– l’approvazione e la modifica del disciplinare della strada;
– la definizione degli indirizzi generali dell’associazione;
– la determinazione delle quote di adesione e dei contributi ordinari annuali;
– l’elezione del Consiglio di Amministrazione;
– la costituzione e la nomina del Collegio dei revisori dei conti qualora
l’assemblea lo ritenga opportuno;
– la nomina del Collegio dei probiviri;
– l’approvazione del bilancio consuntivo;
– la determinazione di eventuali emolumenti per gli amministratori e i sindaci;
– le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione
del patrimonio e la nomina dei liquidatori;
– l’approvazione di eventuali regolamenti per il funzionamento
dell’associazione;
– quant’altro demandato dalla Legge.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (art. 21 C.C.).
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la
presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono vincolanti
per tutti i soci, anche per gli assenti e dissenzienti.
In assemblea i soci hanno facoltà di esprimere un numero di voti in funzione
della categoria o delle categorie di appartenenza:
– CATEGORIA 1 (aziende vitivinicole e cantine produttrici di vino D.O.C. in
bottiglia): 3 voti;
– CATEGORIA 2 (aziende agricole con vendita diretta di produzioni tipiche e
aziende agrituristiche): 2 voti;
– CATEGORIE 3 e 4: 1 voto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in
mancanza dal Vice Presidente: in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina
il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, ove necessario, due
scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe
ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, ove necessario dagli scrutatori.
ART. 13 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri eletti dall’assemblea tra i soci o i coadiuvanti familiari (o altra persona titolata a rappresentare il socio in assemblea) all’interno di ciascuna categoria di appartenenza secondo la seguente suddivisione:
– 6 membri eletti dalla categoria 1 (aziende vitivinicole e cantine con produzione di vino D.O.C. in bottiglia);
– 2 membri eletti dalla categoria 2;
– 1 membro eletto dalla categoria 3;
– 1 membro eletto dalla categoria 4;
– 1 membro nominato dal Consorzio Vini D.O.C. dei Colli Euganei.
Nel caso in cui una o più categorie di soci non siano rappresentate in assemblea, i relativi membri del Consiglio di Amministrazione verranno eletti dalla categoria 1.
L’elezione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata sulla base di una lista unica di candidati per ciascuna categoria. Ciascun socio potrà attribuire il proprio voto ad un solo candidato.
Il primo Consiglio di Amministrazione potrà avere carattere provvisorio e potrà essere composto da 5 membri nominati in deroga a quanto sopra indicato. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione successiva all’evento provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione chiedendone la convalida alla prima assemblea. Il Presidente, mediante comunicazione scritta, telefonica, via fax o via e-mail, trasmessa almeno 3 giorni prima della riunione nei casi ordinari, convoca il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritiene necessario o nei casi in cui ne sia fatta richiesta da almeno 6 dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio va redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatte salve le competenze attribuite per statuto o per legge all’assemblea dei soci.
Rientrano fra le competenze del Consiglio di Amministrazione:
– l’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Associazione;
– l’assunzione di dipendenti e il loro inquadramento contrattuale;
– la progettazione e la realizzazione delle iniziative di promozione della strada;
– gli investimenti mobiliari ed immobiliari e quant’altro sia finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale.
ART. 14 – IL PRESIDENTE
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI
L’Assemblea dei soci può nominare un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per un triennio dall’Assemblea dei soci. Il primo Collegio dei Revisori viene nominato all’atto della costituzione dell’Associazione.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titolo di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati all’unanimità dall’assemblea dell’Associazione anche tra soggetti non associati. L’appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi carica nell’ambito dell’Associazione.
ART. 17 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto sono deliberate dall’assemblea con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio.
ART. 18 – CONTROVERSIE SOCIALI
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri: due nominati dalle Parti in causa e uno dal
Presidente della Camera di Commercio di Padova.
F.to: Giorgio Salvan, Belluco Antonio, Stefania Maria Bettanello, Gianni Borin, Teresa Callegaro, Calaon Ernesto, Marco Calaon, Cristofanon Luigi, Dal Betto Mario, Dal Martello Artenio, Dal Santo Antonio, Marcellino Dianin, Dotto Lidio, Umberto Emo Capodilista, Renato Facchin, Ivano Giacomin, Giorgio Gaddo, Franco Zanovello, Filippo Livian, Loreggian Adriano, Munari Sergio, Padovan Romualdo, Giorgio Romito, Salmaso Giacomo, Selmin Vittorio, Selmin Guglielmo, Strazzacappa Gianni, Sturaro Flavio, Veronese Orlandino, Elena Bressan (L.S.).