DISCIPLINARE

Il presente disciplinare, approvato dai soci del Comitato promotore della “Strada del Vino Colli Euganei” il 13 febbraio 2002 secondo gli indirizzi dettati dall’articolo 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 7 settembre 2000, n.17, ha lo scopo di regolamentare la costituzione, la realizzazione e la gestione della “Strada del Vino Colli Euganei”. 

1. Soggetti aderenti
Possono far parte della “Strada del Vino Colli Euganei” le seguenti categorie di soggetti:

1. CATEGORIA 1: aziende vitivinicole e cantine con produzione dei vini DOC Colli Euganei in bottiglia; 
2. CATEGORIA 2: aziende agricole e organizzazioni dei produttori (cooperative, associazioni dei produttori, ecc..) con vendita diretta di produzioni tipiche e aziende agrituristiche;
3. CATEGORIA 3: Imprese esercenti l’attività di ristorazione; imprese esercenti l’attività turistico-recettiva; enoteche; esercizi per la vendita del vino e dei prodotti alimentari tipici;
imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con le finalità della Strada;
4. CATEGORIA 4: Enti locali (Provincia di Padova e comuni dell’area su cui gravita la Strada); Camera di commercio di Padova; Parco dei Colli Euganei; Aziende di promozione turistica, Organizzazioni professionali agricole, Consorzio di tutela e di valorizzazione dei vini DOC Colli Euganei, Enti e Associazioni operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi dell’associazione, musei della vite e del vino, istituti professionali scolastici operanti nel settore del vino.

2. Standard minimi di qualità
Sono di seguito definiti gli standard minimi per l’accesso alla Strada delle singole categorie di soci.

2.1. Aziende vitivinicole e cantine

a) Ubicazione all’interno della zona di produzione della DOC Colli Euganei che, nel caso di aziende di vinificazione o di imbottigliamento, può anche essere al di fuori della zona di produzione, purchè nell’ambito della zona di vinificazione individuata dai relativi disciplinari di produzione approvati ai sensi della 164/1992.
b) Disponibilità di aree attrezzate per la sosta temporanea in spazi aperti;
c) Disponibilità di locali adibiti a luogo di accoglienza degli ospiti, adeguatamente forniti di materiale informativo sull’azienda, sulla strada dei vini, sui vini DOC Colli Euganei e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al decreto legislativo 173/98) della zona;
d) Possibilità di offrire visite organizzate sotto forma di percorsi a carattere informativo-didattico per l’enoturista;
e) Disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea, con affissione di un elenco visibile dei prezzi dei prodotti in vendita o degli assaggi nel caso in cui non siano gratuiti;
f) Disponibilità di bicchieri di materiale e forma adatti al tipo di vino da servire;
g) Disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato e informato;
h) Orario di apertura al pubblico approvato annualmente dal comitato di gestione della Strada del vino.
i) Affissione visibile nel locale di accoglienza della mappa del territorio specifico della strada con indicazione del percorso stradale e della localizzazione dell’offerta enoturistica complessiva tramite simbologia annessa;
j) Indicazione nella segnaletica apposta all’ingresso dell’azienda del logo della Strada, del nome dell’azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell’orario e dei giorni d’apertura;
k) Possibilità di vendita di vini DOC Colli Euganei, regolarmente confezionati in bottiglie di vetro.

2.2. Aziende agricole con prodotti tipici 

a) Produzione prevalente di prodotti tipici della zona (DOP, IGP, prodotti agroalimentari tradizionali di cui al Decreto legislativo n. 173/98) e/o di prodotti biologici;
b) Ubicazione all’interno della zona di produzione della DOC Colli Euganei;
c) Indicazione nella segnaletica apposta all’ingresso dell’azienda del logo della Strada, del nome dell’azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell’orario e dei giorni di apertura;
d) Possibilità di effettuare la vendita diretta e la degustazione delle produzioni tipiche ottenute dall’azienda, nonché la vendita diretta e la degustazione dei vini D.O.C. Colli Euganei in bottiglia prodotti da aziende vitivinicole aderenti alla strada;
e) Obbligo di esporre un congruo numero di vini DOC relativi alla “Strada del vino” anche se l’azienda non è vitivinicola;
f) Possibilità di offrire materiale informativo sull’azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini, sui vini DOC Colli Euganei e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.

2.3. Aziende agrituristiche di cui alla L.R. 18 aprile 1997, n.9

a) Ubicazione all’interno della zona di produzione della DOC Colli Euganei;
b) Indicazione nella segnaletica apposta all’ingresso dell’azienda del logo della strada, del nome
dell’azienda, dei numeri di telefono, delle lingue straniere parlate, dell’orario e dei giorni di apertura;
c) Obbligo di esporre, un congruo numero di vini DOC relativi alla strada del vino anche se l’azienda non è vitivinicola;
d) Disponibilità, nel caso in cui l’azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, di una carta dei vini comprendente le principali tipologie di vini DOC Colli Euganei propri o di aziende aderenti alla Strada e di almeno un menù di degustazione con prodotti tipici della zona interessata;
e) Sempre nel caso di aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, è obbligatorio l’uso di bicchieri di materiale e di forma adatta al tipo di vino da servire, nonché la disponibilità di personale di servizio adeguatamente preparato ed informato in relazione alla degustazione di vini;

2.4. Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande

a) Ubicazione all’interno della zona di produzione della DOC Colli Euganei;
b) Disponibilità di una carta dei vini, adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini DOC della Strada, provenienti da aziende vitivinicole facenti parte della strada, i quali devono essere esposti alla clientela in modo da avere una adeguata visibilità;
c) Comunicazione periodica dei prezzi di vendita dei vini al Comitato di Gestione;
d) Esposizione con particolare cura, nel locale di ingresso o di accoglienza dei clienti, di una significativa gamma di vini DOC della strada;
e) Disponibilità di un menù di degustazione comprensivo di prodotti e piatti tipici della zona interessata alla Strada;
f) Possibilità di offrire materiale informativo sull’azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini, sui vini DOC Colli Euganei e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.
g) Qualora l’azienda agrituristica non appartenga alla categoria n.1 (produttore di vino DOC Colli Euganei in bottiglia) e pratichi la vendita diretta di produzioni tipiche, deve disporre anche della possibilità di vendita di vini DOC prodotti da aziende vitivinicole aderenti alla strada del vino (categoria 1), regolarmente confezionati in bottiglie di vetro.

2.5. Enoteche ed esercizi specializzati per la vendita di prodotti vini e prodotti tipici

a) Ubicazione all’interno della zona di produzione della DOC Colli Euganei;
b) Disponibilità di una lista dei vini DOC dei Colli Euganei, che comprenda una significativa rappresentanza di aziende aderenti alla Strada, con più di una tipologia di vino per azienda;
c) Esposizione con particolare cura ed in luogo adatto dei vini delle aziende facenti parte della Strada;
d) Disponibilità di un adeguato spazio per la degustazione, attrezzato in maniera idonea. e) Esposizione dell’elenco dei prezzi di vendita dei vini della strada che devono essere comunicati al Comitato di Gestione;
f) Possibilità di offrire materiale informativo sull’azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini, sui vini DOC dei Colli Euganei e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.
g) Uso di bicchieri di materiale e di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato ed informato.

2.6. Imprese turistico ricettive

a) Ubicazione all’interno della zona di produzione della DOC Colli Euganei;
b) Possibilità di offrire materiale informativo sull’azienda e sulle produzioni tipiche coltivate o trasformate in azienda, sulla strada dei vini, sui vini DOC Colli Euganei e sui prodotti tipici
(DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98) della zona.
c) Disponibilità di personale adeguatamente competente a dare informazioni sulla Strada e sul territorio (aspetti ambientali, culturali, enogastronomici);
d) Indicazioni di cui al precedente punto 2.4 relativamente agli esercizi di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel caso in cui la struttura turistico-ricettiva abbia un ristorante all’interno.

2.7. Imprese artigiane e commerciali

a) Ubicazione all’interno della zona di produzione della DOC Colli Euganei;
b) Esercizio di un’attività artigianale con caratteri di tradizionalità in relazione alle caratteristiche peculiari dei territori ad alta vocazione vitivinicola o di un’attività commerciale collegata ai derivati del vino;
c) Possibilità di effettuare visite guidate, finalizzate alla conoscenza dei processi di lavorazione tradizionali locali;
d) Esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita e comunicazione degli stessi al Comitato di Gestione della Strada;
e) Possibilità di offrire materiale informativo sulla strada.

2.8. Musei della vite e del vino

a) Ubicazione all’interno della zona di produzione della DOC Colli Euganei;
b) Apertura al pubblico negli orari concordati con il comitato di gestione della strada;
c) Possibilità di promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della Strada;
d) Carattere di unicità, nell’ambito della strada e di originalità a livello regionale della collezione di oggetti e di materiale documentario presente nel “Museo della vite e del vino”.

2.9. Enti, Consorzi, Associazioni, Istituti scolasti

a) Attività nell’ambito della promozione dei vini DOC Colli Euganei o nell’ambito di studi e ricerche relativamente alla DOC;
b) Possibilità di offrire materiale informativo sulla strada dei vini, sui vini DOC Colli Euganei e sui prodotti tipici (DOP, IGP, prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/98)
della zona.

 

3. Ulteriori standard minimi di qualità
I Soggetti appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono disporre di servizi igienici esclusivi per i visitatori.

Tali soggetti devono inoltre offrire almeno due dei seguenti servizi:

• servizi particolari per i portatori di Handicap;
• disponibilità minima di spazi per parcheggi;
• conoscenza di una o più lingue straniere da parte del personale incaricato ai rapporti con il pubblico;
• disponibilità di idonea strumentazione informatica, allo scopo di consentire la fruizione mediante rete telematica di informazioni particolari, quali il collegamento con il sito web della Regione, o con siti specifici per informazioni turistiche ed enogastronomiche;
• organizzazione di attività didattiche quali la degustazione, laboratori del gusto e percorsi di apprendimento per scolaresche.

4. Adeguamenti ai requisiti minimi
I soggetti che all’atto dell’adesione non siano in possesso degli standard minimi previsti, hanno tempo 15 mesi per adeguarsi.

5. Apertura al pubblico
a) Aziende vitivinicole, cantine, aziende agricole con prodotti tipici:
Giorni di apertura e orari

.. giorni di apertura settimanale: minimo 3 giorni settimanali
.. minimo mezza giornata la settimana di apertura prefestiva o festiva, secondo la turnazione programmata che verrà stabilità dal Consiglio di amministrazione del Comitato di gestione.

Chiusura per la raccolta e le ferie

.. chiusura aziende per raccolta e lavorazione prodotti e per ferie: max 40 giorni/anno
b) Tutti gli altri soggetti:
Sono tenuti a comunicare i giorni, l’orario di apertura e le eventuali chiusure per ferie al Comitato di gestione al fine di essere divulgate.

6. Attività di controllo
L’attività di controllo degli standard minimi di qualità è affidata ad un organismo terzo di controllo secondo le norma ISO o, in alternativa, ad un comitato tecnico costituito da almeno tre esperti nella materia, individuati dal Comitato di gestione fra i soggetti non aderenti alla strada.

La sussistenza dei requisiti dovrà essere verificata all’atto dell’adesione o superato il periodo previsto per l’adeguamento e, successivamente, con periodicità almeno semestrale.

7. Quote associative
Tutti gli associati sono tenuti a versare:

– una quota iniziale di adesione diversificata per categoria di appartenenza;
– un contributo associativo annuale diversificato per categoria di appartenenza;
– dei contributi straordinari in relazione ai servizi e/o benefici ricevuti dalla Strada;
La quota di adesione e il contributo associativo annuale sono deliberati per ciascun esercizio dall’Assemblea dei soci del Comitato di gestione, che li determinerà per ciascuna categoria moltiplicando un importo base per i seguenti fattori:

.. CATEGORIA 1 (aziende vitivinicole e cantine produttrici di vino DOC): per 3;
.. CATEGORIA 2 (aziende agricole con vendita diretta di produzioni tipiche e aziende agrituristiche): per 2;
.. CATEGORIE 3 e 4: per 1.
I contributi straordinari sono determinati dal Consiglio di Amministrazione del Comitato di Gestione, in relazione ai costi sostenuti e/o ai benefici acquisiti dagli associati a seguito della realizzazione di determinate iniziative o per l’erogazione di specifici servizi.

8. Individuazione dei vini e dei prodotti di qualità della strada
– vini DOC Colli Euganei;
– prodotti agricoli e agro-alimentari DOP E IGP riconosciuti, così come definiti dal regolamento CEE 2081/92, prodotti nella zona;
– prodotti agroalimentari tradizionali definiti ai sensi del decreto legislativo 173/1998,prodotti nella zona.